PATENTE A PUNTI...FACCIAMO IL "PUNTO"

Dal 24 gennaio scorso, giorno della sentenza N. 27/2005 da parte della Corte Costituzionale, riguardante le numerose eccezioni presentate da vari Giudici di Pace, sparsi in tutta Italia, gli organi d'informazione si sono dati un gran da fare per confondere le idee ai cittadini ed illudere gli "sventurati" che avevano ricevuto a casa un verbale di contestazione, quali responsabili solidali, facendo loro credere che "...i punti già tolti dovranno essere resi...", "...solo in caso di contestazione immediata, d'ora in avanti, si potranno togliere punti..." e via di questo passo...
In effetti che una sentenza possa far discutere e dare il via alle più fantasiose interpretazioni è quasi sempre una prassi, ma a tutto c'è un (giusto) limite e se poi, a fare certe dichiarazioni non sono cittadini qualsiasi, ma sovente studiosi del diritto e Associazioni di consumatori i cui pareri fanno leva sull'emotività del cittadino, ecco che la frenesia prevale sulla ragione e... sul ragionamento soprattutto.
La sentenza in sé è assai articolata e complessa, numerose erano le eccezioni di costituzionalità poste da vari Giudici di Pace, la maggior parte sono state respinte dalla Corte la quale ha finito per accogliere soltanto quelle che vertevano sull'art. 126-bis del codice della Strada introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui testualmente recita: «nel caso di mancata identificazione di questi (IL TRASGRESSORE), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».
In pratica nemmeno quattro righe e non, come purtroppo frettolosamente ed inopportunamente affermato, di tutto il 2° comma dell'art. 126-bis che, anzi, mantiene intatta la sua efficacia e, particolare spiegato solo da pochissimi tra giornalisti e giuristi, propone uno scenario che, per gli utenti, non è affatto roseo. A fronte infatti della giusta eliminazione della decurtazione  dei punti a carico del proprietario, nel caso in cui questi non è in grado di fornire le generalità dell'effettivo trasgressore, l'organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale ecc.) deve applicare la previsione sanzionatoria dell'art. 180, comma 8° del C.d.S. (sanzione amministrativa di € 357,00!), proprio in forza della sentenza della Corte Costituzionale in cui è precisato che "L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui  il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada. In tal modo viene anche fugato il dubbio – che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti – in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente." E' il caso di precisare che l'omissione deve intendersi non solo come mancanza di volontà di comunicare i dati del conducente ma anche come impossibilità di conoscerli e quindi di fornirli all'Organo accertatore.
A questo punto è il caso di precisare che:

  1. i proprietari, persone fisiche, a cui sono stati notificati verbali prima del 27 gennaio 2005, che non hanno comunicato i dati del conducente e per i quali non è ancora stata effettuata alcuna comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, non perderanno i loro punti (tale comunicazione non dovrà essere fatta). Se invece la comunicazione è già stata inoltrata il Ministero dell’Interno si riserva di fornire indicazioni in seguito a una valutazione congiunta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a quanto pare, avverrà in tempi non brevi.

  2. i proprietari di veicoli ai quali sono stati o saranno notificati verbali per violazioni accertate prima del 27 gennaio 2005, dovranno fornire le generalità ed i dati della patente di guida dei trasgressori; qualora non siano in condizione di fornirli (sia che non vogliano, sia che non possano, sia che forniscano dati insufficienti alla compiuta identificazione) non perderanno i punti ma a loro sarà notificato un verbale per violazione dell'art. 180, comma 8° del C.d.S.

  3. per tutti i verbali definiti prima del 27 gennaio 2005 (per definiti s'intendono i verbali per cui è stata pagata la sanzione oppure sono decorsi, senza pagamento, 60 giorni dalla notificazione, termine temporale utile per il ricorso la Prefetto o l'opposizione al giudice di Pace ovvero ancora si sono conclusi gli iter relativi a ricorsi ed opposizioni) per i quali, a tale data, non era stata trasmessa la comunicazione all'Anagrafe abilitati alla guida, la decurtazione a carico del proprietario medesimo deve essere omessa.

In ogni caso vi è da dire che sono tuttora in corso discussioni e dibattiti accesi e non sono da escludere svolte, anche clamorose, per una vicenda che potrebbe riservare nuovi sviluppi sui quali non si mancherà d'informare.