AMBIENTE
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
NEI GIORNI 30 NOVEMBRE, 1 E 7 DICEMBRE

Con la Del. n. 87 del 17.03.2005 la giunta Provinciale di Novara ha provveduto ad approvare il "Piano d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente" ai sensi del D. Lgs. 351/99, decreto nel quale, al terzo capitolo sono individuati gli "Interventi di mitigazione della criticità atmosferica".
Negli "Interventi di mitigazione della criticità atmosferica" la Provincia provvede alla valutazione dei valori del PM 10 nell'aria e verifica, effettuando una media aritmetica dei valori raccolti nell'intera rete di rilevamento provinciale, gli eventuali superamenti del limite di 50 μg/m3 .
Il Piano d'Azione prevede che nel caso di superamenti del limite, registrati per più di venti giornate, anche non consecutive, i Comuni interessati dispongano l'emanazione di provvedimenti che prevedano:

  1. blocco della circolazione dei veicoli non Euro 1 o superiori (Euro 2, 3 o 4);

  2. circolazione a targhe alterne per gli altri veicoli;

per tutti i giorni di mercoledì e giovedì fino al 31marzo 2006, dalle ore 08:00 alle ore 18:00salvo che sia disposta una revoca Provinciale in caso di eventi meteorologici eccezionali.
Alla data del 30 ottobre scorso è stato registrato il superamento della soglia dei venti giorni con valori di concentrazione dei PM 10 superiori al limite di legge. I Comuni della Provincia, con popolazione superiore a 1500 abitanti e ricompresi nell'area interessata dalla rilevazione hanno emesso un provvedimento di limitazione del traffico che avrà efficacia nelle giornate del 30 novembre, 1 e 7 dicembre all'interno dei centri abitati. La limitazione del traffico prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli non Euro 1 (o superiori)  immatricolati prima del 1.1.93 e la circolazione a targhe alterne (giorni pari circolano auto con ultimo numero della targa pari, giorni dispari viceversa), per tutti gli altri veicoli, all'interno dei centri abitati con esclusione delle strade Statali, Provinciali o di attraversamento, da intendersi come strade di collegamento alternative a Statali e Provinciali.

In deroga alle disposizioni adottate è consentita la circolazione a:

1.veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;

2.veicoli elettrivi, a metano e a GPL catalizzati;

3.veicoli con a bordo almeno 3 persone che si recano nella stesso luogo (es. operai, studenti ecc.);

4.autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni tali da impedire la fruizione dei mezzi pubblici, certificati dal
datore di lavoro;

5.veicoli delle Forze di Polizia, protez. Civile, di soccorso, dei VV.FF., ASL, ARPA, PP.TT. e delle pubbliche amm.ni;

6. veicoli di aziende esercenti servizi pubblici essenziali (acqua, gas, enel, telefonia)

7.veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente;

8.taxi ed autovetture da noleggio con conducente;

9.veicoli intestati a non residenti nella regione che si recano presso autorimesse pubbliche nella zona interdetta;

10.veicoli che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie  che possano esibire certificazione medica;

11.veicoli che trasportano persone munite di prenotazione per esami o visite mediche;

12.veicoli di pompe funebri;

13.scuole guida;

14.veicoli con targa prova o che debbano recarsi alla revisione obbligatoria;

15.veicoli d’interesse storico;

16.veicoli che debbano recarsi presso autofficine, elettrauto e carrozzerie;

17.veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto d'organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi d'urgenza. Per il tragitto senza la presenza a bordo della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da scuole, uffici, ambulatori ecc. nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario d'inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

18.veicoli utilizzati da imprese per:

   con certificato d'iscrizione alla CCIAA dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con autocertificazione della Ditta dalla quale risulti la destinazione ed il percorso dell'intervento o del trasporto;

19.agenti e rappresentanti di commercio muniti d'idonea certificazione d'iscrizione al ruolo camerale di cui alla L. 204/85 o lavoratori con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della Ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti al ruolo di mediatori della CCIAA muniti d'idonea certificazione di cui alla L. 39/89. Veicoli  utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo nazionale e agenti d'assicurazione iscritti all'albo presso la CCIAA, informatori medico-scientifici, agenti investigativi forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;

20.veicoli utilizzati dalla categoria dei commercianti ambulanti nei giorni del mercato cittadino;

21.veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione ed al consumo;

22.veicoli utilizzati per il trasporto delle merci deperibili;

23.veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t.) Euro 3 (conformi alle Direttive 98/69/CE, 99/96/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2002/80/CE e successive) o immatricolati dopo l'1.1.2001;

24.veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 t.) Euro 3 conformi alla Direttiva 99/96/CE e successive o immatricolati dopo l'1.10.2001.